Albo Presidenti di Seggio

Ultima modifica 4 novembre 2020

La Legge 21 marzo 1990 n. 53 prevede che presso la cancelleria di ciascuna Corte d’Appello è istituito l’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
Ai fini dell’aggiornamento periodico di tale albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono chiedere, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza professione, arte o mestiere.
Il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’art.38 del DPR n. 361/1957 e dall’art. 23 del DPR n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte d’Appello.

Non possono ricoprire l’incarico di Presidente di seggio:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età
  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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